
Bonus Pergole 2023: come usufruire delle detrazioni fiscali
Per l’installazione delle pergotende, strutture aperte sui lati e dotate di tendaggi retrattili in copertura, e delle pergole bioclimatiche, strutture simili alle pergotende ma dotate di lamelle frangisole orientabili, è possibile usufruire di due tipi di bonus per tutto il 2023: l’ecobonus o il bonus casa.
Scopriamo le differenze tra i due diversi bonus a partire dalla caratteristica principale: l’ecobonus è destinato a un ambito residenziale, commerciale, terziario e industriale mentre il bonus casa è applicabile solo in ambito residenziale.
Bonus pergole 2023: ecobonus
Aderendo all’Ecobonus – schermature solari e chiusure oscuranti (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.) è possibile recuperare sino al 50% delle spese sostenute attraverso una detrazione fiscale.
Per aderire si deve rispettare il vincolo della scadenza (31 dicembre 2023) e alcuni requisiti; nella fattispecie installare una pergola addossata all’edificio e a protezione di una superficie vetrata direttamente esposta alle radiazioni solari.
L’Ecobonus è utilizzabile da tutte le tipologie di edifico, quindi sia da edifici residenziali sia da attività commerciali quali negozi, alberghi, bar, ristoranti, uffici, laboratori, ecc.
Come funziona l’ecobonus
Basta rispettare i requisiti e presentare la documentazione richiesta all’ENEA per poter recuperare sino ad un massimo del 50% delle spese sostenute attraverso la detrazione fiscale rateizzata in 10 trance annuali.
Come da Decreto MiTE, nell’ambito dell’Ecobonus, il massimo scaricabile è 276 euro al mq, al netto delle spese per il trasporto, per il carico e lo scarico del materiale, le spese sostenute per la posa in opera, oltre a quelle eventualmente effettuate per i lavori edili strettamente connessi all’intervento e per le prestazioni professionali, oltre ovviamente all’Iva, nel caso di committenti privati.
La normativa prevede anche un massimale di importo detraibile che è pari a 60 mila euro, che corrisponde a una spesa massima di 120.000 € per unità immobiliare,
Facciamo l’esempio di una pergotenda con le seguenti misure:
400 cm di larghezza e 300 cm di sporgenza = 12 mq x €. 276,00 = 3.312 €
Il risultato che si ottiene è il massimale di spesa su cui andrà calcolata la detrazione del 50%.
Nel costo massimale di € 276/mq non vanno considerati l’IVA, le prestazioni professionali e le opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Quali sono le spese ammissibili per accedere all’ecobonus?
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell’art. 5 del D.M. 6.08.2020 e comprendono:
- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie.
Chi può accedere all’ecobonus?
Possono accedere all’ecobonus tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Quali edifici rientrano nell’ecobonus?
Rientrano tutti gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Requisiti da rispettare per aderire all’ecobonus
Per accedere alla detrazione, l’installazione della pergola deve essere utile a migliorarne l’efficienza energetica. I requisiti sono i seguenti:
- la pergola deve fungere da schermatura e dev’essere applicata in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabile/smontabile dall’utente;
- la pergola dev’essere a protezione di una superficie vetrata, ad esempio una finestra o una porta;
- la pergola dev’essere installata all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- l’orientamento della pergola deve essere compreso tra Est, Sud e Ovest, mentre è escluso l’orientamento a NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
- la pergola deve possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Documenti necessari per aderire all’ecobonus
Per ottenere la detrazione occorre presentare la seguente documentazione:
- Visto di conformità da richiedere all’Agenzia delle Entrate, necessario per accedere alla cessione del credito;
- APE o Attestazione di Prestazione Energetica contenente i benefici dell’intervento sotto il profilo energetico;
- Comunicazione ENEA (Ente Nazionale Energia Ambiente) da inviare entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, nella sezione apposita del sito web dedicata alla richiesta delle detrazioni fiscali del 50%. Si deve prestare particolare attenzione se c’è un impianto di climatizzazione. In presenza di impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. È possibile utilizzare l’applicazione “ShadoWindow” messa a disposizione gratuitamente da ENEA sul sito https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it previa registrazione. In presenza di impianto di climatizzazione invernale, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le chiusure oscuranti. A questo scopo ENEA mette a disposizione gratuitamente l’applicazione “Chiusure oscuranti” nel sito sopraindicato.
È importante sottolineare che il beneficiario dell’intervento deve conservare con cura la documentazione di seguito elencata.
- DOCUMETAZIONE DI TIPO “TECNICO”:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- asseverazione 6, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti di cui sopra e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dall’allegato A dello stesso decreto.
Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. lgs. 192/05 e s.m.i. e per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. In ogni caso, al fine della valutazione delle prestazioni per le chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125 e per le schermature solari è indicato il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500; - schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
- attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore/rivenditore. Per le attestazioni, possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni “ShadoWindow” e “Chiusure oscuranti”.
- DOCUMENTAZIONE DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link del sito della agenzie della entrate..
Bonus pergole 2023: bonus casa
Il Bonus Casa, unicamente dedicato agli immobili residenziali, dà diritto al 50% di detrazione delle spese in dieci rate annuali per singoli interventi di riqualificazione degli edifici, compresi interventi di efficienza energetica.
Tale bonus è molto più conveniente dell’ecobonus perché non prevede massimali di spesa e massimali per mq bassi, e ha un solo prerequisito da rispettare: l’installazione della pergola deve avvenire in concomitanza di altri lavori di ristrutturazione.
Come funziona il bonus casa
Per poter aderire al bonus casa si deve rispettare il solo requisito richiesto, ovvero avere in casa anche piccoli lavori di ristrutturazione, e averli comunicati presso l’ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’immobile. Quindi è sufficiente avere una CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, o una SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per usufruire di questo bonus pergole 2023 che consente di detrarre al 50% tutte le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, quindi non solo per l’installazione della pergola, fino a un limite di 96.000 € per ogni unità immobiliare, Iva inclusa, ottenendo così una detrazione effettiva fino a un massimo di 48.000 euro.
Quali edifici rientrano bonus casa?
Gli interventi possono essere realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali oppure su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, incluse le pertinenze.
Chi può accedere al bonus casa?
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, usufrutto, ecc.) e che sostengono le spese necessarie agli interventi.
Possono fare richiesta di bonus, inoltre, i soggetti che vivono con il proprietario o detentore, come il coniuge o componente dell’unione civile, il convivente di fatto, i familiari conviventi, il coniuge separato e non solo, purché comunque siano loro a sostenere le spese.
Si specifica che l’agevolazione spetta in riferimento al periodo in cui le spese vengono effettivamente sostenute, in quanto si applica il criterio di cassa. Questo significa che, a prescindere da quando vengano effettuati i lavori, bisognerà considerare il periodo d’imposta in cui sono avvenuti i pagamenti.
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